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ARTICOLO 1
E’ costituita in data
14 febbraio 2006 un’Associazione Culturale Musicale no profit, denominata
Associazione HARMONIA con sede legale presso la sede Municipale di Gessate.
L’eventuale cambio
di indirizzo o di sede nell’ambito dello stesso comune non comporterà
alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.
L’Associazione ha
durata illimitata.
L’Associazione non
persegue alcun fine di lucro è apolitica e apartitica.
ARTICOLO 2
L’Associazione
intende:
-
operare per la promozione e la diffusione di attività musicali
predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la
gestione, l’attivazione di corsi di educazione e insegnamento musicale
anche in collaborazione con il Comune di Gessate;
-
produrre, allestire e rappresentare concerti, spettacoli e
manifestazioni artistiche varie;
-
favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali,
ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi,
premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata
alla musica;
-
attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni
con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del
tempo libero, per la diffusione della cultura musicale;
-
ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri,
esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il
compimento degli obiettivi statutari;
-
svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse
utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale.
A tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con studi di
registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di
immagine, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto
delle attività proprie onde offrire proficue opportunità e facilitazioni
per l'espletamento dell'attività artistica;
-
proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi
musicali e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e
crescita umana e civile attraverso l’ideale della formazione permanente
e del lavoro di rete.
ARTICOLO 3
Per il
raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà tra l’altro:
-
stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il
finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione
di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo
termine, la locazione, l’assunzione in convenzione o comodato o
l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la
stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei
pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate
opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
-
amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria,
conduttrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed
approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione
straordinaria;
-
stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento in gestione
di parte delle attività;
-
partecipare e aderire ad associazioni, enti ed istituzioni,
pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o
indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli
dell’Associazione medesima;
-
erogare premi e borse di studio per i partecipanti all’attività
didattica ed alle altre attività organizzate dall’Associazione;
-
promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni,
incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e
tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra
l’Associazione e gli altri operatori degli stessi settori sia pubblici
che privati;
-
richiedere finanziamenti nel limite massimo stabilito da apposita
delibera assembleare, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad
abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità
statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di
iniziative;
-
svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei
fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con
riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti in
materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
-
svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al
perseguimento delle finalità istituzionali;
-
inoltrare le opportune richieste di contributi a Enti Privati,
Enti Pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il
raggiungimento dei propri fini istituzionali.
ARTICOLO 4
Il Patrimonio
dell’Associazione è composto:
-
dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro
(comprese le quote sociali) o beni mobili ed immobili o altre utilità
impiegabili per il perseguimento degli scopi sociali conferiti dai soci;
-
dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a
qualsiasi titolo all’Associazione, compresi quelli dalla stessa
acquistati secono le norme del presente Statuto;
-
dai contributi, donazioni, lasciti effettuati da Enti o da
Privati;
-
dai rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai
soci;
-
dai proventi derivanti dalle prestazioni attività e
manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali l’Associazione
partecipa;
-
dalle somme delle rendite non utilizzate che possono essere
destinate ad aumentare il patrimonio;
-
da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo
sociale.
Le somme versate per
le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
E’ posto il divieto,
durante la vita dell’Associazione, alla distribuzione di utili o avanzi
di gestione, nonché del capitale, di fondi o riserve, salvo che la
destinazione o la distribuzione non venga imposta per legge.
L’esercizio sociale
finanziario decorre dal 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
L'Associazione, ai
fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.
ARTICOLO 5
Possono far parte
dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti pubblici
e gli Enti privati che intendono concorere alla realizzazione dello scopo
sociale ed il numero degli associati è illimitato.
Ogni socio ha diritto
di voto in sede di assemblea, senza limitazioni.
L'appartenenza
all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al
rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze
statutarie, ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli
altri Soci che con i terzi.
I soci possono
essere: fondatori, ordinari e sostenitori.
Sono Soci Fondatori
coloro che intervengono all’atto costitutivo. Essi rimangono tali per tutta la
durata dell’Associazione.
Sono Soci Ordinari
tutti coloro che, avendo presentato domanda e accettato il presente
Statuto, siano in regola con il versamento della quota associativa,
contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle finalità dell’Associazione
e partecipano alla realizzazione delle stesse.
Sono Soci Sostenitori
coloro che contribuiscono economicamente al perseguimento delle finalità
dell’Associazione, favorendone la crescita e lo sviluppo; possono essere soci
sostenitori sia le persone fisiche che le persone giuridiche, enti pubblici e
privati. I soci sostenitori partecipano all’assemblea con diritto di voto.
Possono iscriversi
alle iniziative istituzionali promosse dall’Associazione tutti i soci e i loro
famigliari.
Tutti i Soci devono
accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e
sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è
fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.
Tutti i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le
modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elezione del
Consiglio Direttivo.
Chi intende
associarsi deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, che
comporta l’accettazione del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo delibera,
a suo giudizio inappellabile, sull’ammissione e sull’esclusione dei soci.
La qualifica di
socio si perde per i seguenti motivi:
-
dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;
-
mancato versamento della quota associativa annuale malgrado
invito formale da parte del Consiglio Direttivo;
-
allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal
Consiglio Direttivo e, in caso di impugnativa, dall'Assemblea che decide
in via definitiva;
In ogni caso il
Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione
delle quote associative e/o contributi versati, nè vantare pretese sul
patrimonio sociale.
Il socio espulso può
ricorrere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
dell’esclusione al Presidente che entro quindici giorni convocherà il Consiglio
Direttivo per esaminare le controdeduzioni del socio. Il ricorso non sospende
l’efficacia dell’esclusione.
I soci, in regola
con il pagamento della quota di Associazione, hanno diritto di
partecipare all'Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da
altro socio purchè munito di delega scritta e di usufruire di tutti i
servizi offerti dall'Associazione. Nelle assemblee ogni associato ha
diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero
massimo di un socio con diritto di voto.
ARTICOLO 6
L’adesione
all’Associazione comporta il versamento di una quota annuale stabilita
dal Consiglio Direttivo con periodica determinazione. I soci possono
comunque liberamente versare ulteriori contributi e disporre legati o
lasciti.
La quota e gli
ulteriori versamenti di contributi non creano altri diritti di
partecipazione rispetto a quelli previsti dal presente statuto e non
possono essere restituiti nel caso di esclusione, decadenza, cessazione
o recesso dall’Associazione per qualsiasi motivo.
ARTICOLO 7
Sono organi
dell'Associazione:
-
l'Assemblea Generale
dei soci,
-
il Consiglio
Direttivo,
-
il Presidente,
-
il Vicepresidente
-
il Collegio dei Revisori o Revisore.
Gli organi restano
in carica cinque anni ed i componenti sono rieleggibili.
a) L'Assemblea Generale dei Soci
L'Assemblea generale
dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
Essa è presieduta
dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza dal
Vicepresidente o da un suo delegato.
Hanno diritto a
partecipare all’Assemblea Generale dei Soci tutti i Soci.
Viene convocata in
seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta
all'anno entro il 30 aprile, e in seduta straordinaria ogni volta
che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta
motivata di almeno un terzo dei soci con diritto di voto.
La convocazione
dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del
Presidente mediante lettera ai soci oppure, in alternativa, mediante
affissione presso la sede dell’Associazione.
E' validamente
costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi
diritto, in seconda convocazione, almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero
dei presenti.
Le Delibere vengono
prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste
maggioranze qualificate.
L'Assemblea
Ordinaria dei Soci:
-
discute ed approva il bilancio consuntivo e preventivo presentato
dal Consiglio Direttivo sulle attività svolte e su quelle da svolgere;
-
elegge i membri del Consiglio Direttivo;
-
fissa gli indirizzi dell'attività dell'Associazione;
-
provvede alle modifiche statutarie ed approva i regolamenti
interni;
-
delibera ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine
del giorno.
Ogni votazione deve
essere palese. E’ ammessa la votazione a scrutinio segreto soltanto per
l’elezione delle cariche sociali.
L'Assemblea
Straordinaria dei Soci:
Per la validità dell'Assemblea Straordinaria valgono gli stessi criteri
indicati nell’articolo 10 del presente statuto.
b) Il Consiglio Direttivo
-
Il Consiglio
Direttivo è composto da cinque membri eletti di cui:
-
il Presidente
eletto tra i membri del Consiglio Direttivo;
-
Il Vicepresidente
eletto tra i membri del Consiglio Direttivo;
-
il Segretario
nominato dal Consiglio Direttivo, è responsabile dei conti e della
custodia del denaro dell'Associazione, nonchè della redazione dei
verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo;
-
e gli altri membri
eletti dall’Assemblea dei Soci tra i soci stessi.
Il Consiglio
Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte
l'anno, nonchè ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da
almeno due terzi dei suoi componenti.
La seduta del
Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno la metà più uno
dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità il
voto del Presidente è da considerarsi prevalente.
Di ogni riunione
viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario.
Il Consiglio
Direttivo nomina, anche tra i non soci:
stabilendone in
apposito verbale, le mansioni.
Il Direttore
Artistico e il Direttore didattico partecipano di dirittoalle
riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Esprimono
parere obbligatorio e non vincolante in merito alle materie artistiche e
didattiche.
Le funzioni dei
membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; potranno essere
rimborsate le sole spese vive documentate incontrate nell'espletamento
dell'incarico.
Il Consiglio
Direttivo:
-
elabora il programma delle attività dell'Associazione da
sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea Generale dei
Soci;
-
amministra il fondo sociale;
-
cura il conseguimento dei beni statutari e l’interesse dei soci e
dell’Associazione nei confronti di altre società;
-
si pone quale garante dell’Associazione e responsabile del
presente Statuto;
-
provvede alla compilazione dei regolamenti interni;
-
delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
-
convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i
bilanci ed una relazione dell'attività svolta;
-
stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di
associazione;
-
delibera sull’ammissione o esclusione dei soci;
-
delibera in merito al reperimento del personale necessario allo
svolgimento delle attività organizzate dall’Associazione
Può inoltre:
-
elaborare il programma culturale e ricreativo provvedendo alla sua
attuazione stabilendo altresì le quote di partecipazione ai corsi e alle
attività;
-
provvedere ad inoltrare le opportune richieste di contributi allo Stato,
Regione, Provincia, Enti Locali e quanti altri possano contribuire a
sostenere le finalità dell’Associazione;
-
proporre all’Assemblea dei Soci eventuali modifiche da apportare allo
Statuto per migliorarne la funzionalità.
Al Consglio
Direttivo è affidata l’amministrazione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione entro i limiti delle disponibilità sociali o di
eventuali fidi accordati.
c) Il Presidente
Il Presidente è il
legale rappresentante dell'Associazione.
A lui spetta la firma
e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica cinque
anni ed è rieleggibile.
Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal
Consiglio
Direttivo, nonchè le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero
necessarie.
Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri
del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la
valutazione e la ratifica.
Il Presidente
presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci.
d) Il Vicepresidente
Il Vicepresidente
sostituisce il Presidente nel caso in cui quest’ultimo sia temporaneamente
impedito a svolgere le sue funzioni. Nell’espletamento dell’incarico svolge
tutte le funzioni proprie del Presidente.
e) Il Revisore
Il Revisore viene
nominato dall’Assemblea dei Soci, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
E’ di competenza del
Revisore:
-
il controllo sulla
gestione dell’Associazione;
-
il controllo sulla
regolare tenuta della contabilità;
-
la presentazione
all’Assemblea dei Soci delle relazioni sui bilanci e sui conti consuntivi.
ARTICOLO 8
L'esercizio sociale e
finanziario coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al trentuno
dicembre di ogni anno.
Il rendiconto
economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria
dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale
eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.
Entro 15 giorni prima
dell'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter
essere consultato dai soci.
Il bilancio
consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere approvato entro il 30
aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario.
ARTICOLO 9
Per quanto non
previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno
essere redatti dei regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo previa
ratifica dell'Assemblea generale dei Soci.
ARTICOLO 10
La decisione di
scioglimento dell'Associazione potrà essere presa dalla maggioranza assoluta
dei soci ad una apposita Assemblea Straordinaria dei Soci.
L'Assemblea
determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina
di un liquidatore, scegliendolo fra i soci e determinandone i
poteri.
In caso di
scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà devoluto ad
utilità generale / ad associazione senza scopo di lucro avente oggetto sociale
analogo.
ARTICOLO 11
Il presente Statuto
strutturato in complessivi 11 articoli è integralmente accettato dai Soci,
unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente
rispettate.
Per quanto non
compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le
disposizioni di legge vigenti in materia.
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